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Debitori coobbligati: è sufficiente la notifica del titolo ad uno di essi

La notifica di un titolo esecutivo è nulla se il creditore l’ha effettuata solo nei confronti di uno degli obbligati in solido?

Prendiamo come esempio il caso di Tizio che, proprietario di un immobile, lo concede in locazione a Caio. Garante dell’obbligazione assunta da quest’ultimo è un terzo, Mevio, che agisce in qualità di fideiussore senza aver pattuito il beneficio di escussione.

Dopo la stipula del contratto di locazione, Caio si rendeva inadempiente per il mancato versamento delle spese condominiali e per una mensilità del canone di affitto.

In ossequio alle disposizioni contrattuali, il locatore risolveva il rapporto ed instaurava una procedura di sfratto nei confronti di Caio, cui seguiva l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale competente nei confronti del conduttore e del terzo garante ai fini del recupero della somma.

A tal punto, onere di Tizio locatore è la notifica del decreto ingiuntivo ai coobbligati.

Il parere giurisprudenziale

Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, statuendo come sia sufficiente, ai fini della validità del titolo esecutivo, che quest’ultimo venga notificato solamente ad uno dei coobbligati (Cass., 24582 e 24583/2022).

Invero, si legge nelle pronuncia: “In presenza di condebitori solidali (…), è sufficiente che la notifica del titolo esecutivo (ad esempio, cartella di pagamento) avvenga entro i termini decadenziali nei confronti di uno solo di essi”. E ancora: “La tutela della posizione del coobbligato è inoltre assicurata dal fatto che questi ben potrà opporre qualunque eccezione alla pretesa fatta valere nei suoi confronti, mettendo in dubbio finanche la fondatezza del credito originario azionato nei riguardi del debitore principale”. 

Ciò significa che Tizio dovrà assolvere all’onere di notifica del proprio titolo solo nei confronti del debitore principale e non necessariamente anche rispetto al fideiussore. In tal caso, la regolare notifica compiuta al conduttore inadempiente produrrà efficacia pure verso il garante dell’obbligazione e quindi, in caso di perdurante inadempimento, sarà possibile instaurare la successiva fase esecutiva.

Dott. Matteo Milanesi

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