Un protesto di un assegno è un atto pubblico formale che attesta il mancato pagamento di un assegno bancario o postale alla sua presentazione per l’incasso. Viene redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, come un notaio, un ufficiale giudiziario o un segretario comunale (nei comuni dove non sono presenti notai o ufficiali giudiziari). In sostanza, quando un assegno viene presentato in banca per l’incasso e non viene pagato (solitamente per mancanza di fondi sul conto del traente), il beneficiario può far “levare il protesto” per accertare ufficialmente il mancato pagamento. Ma a chi si contesta la mancata copertura di un assegno quando quest’ultimo è stato emesso da una società?
Il protesto di una persona giuridica viene a figurarsi proprio quando tra i protesti esistenti viene a comparire l’azienda con il suo indirizzo. Se l’assegno incriminato è emesso dall’amministratore della società, impegna ovviamente anche la stessa società. L’apposizione della sottoscrizione su un titolo di credito, dove viene esplicitata la posizione stessa del sottoscrittore nei confronti della società per la quale viene emesso, rende chiara ed esplicita nei confronti di terzi l’assunzione di un’obbligazione per nome d’altri.
Infatti, il protesto va levato nei confronti di colui che firma il titolo se è espressa solo la sua figura, come ad esempio solo il suo nome e cognome. Se nel titolo viene invece specificata la posizione del soggetto all’interno della società, viene resa quest’ultima responsabile del protesto. In alre parole, se la persona che emette il titolo sta rappresentando l’azienda in quel momento, sarà il rappresentato a rispondere delle conseguenze.
A tal proposito, anche la Corte di Cassazione è granitica sul punto (Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004) ritenendo che “così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento “funzionale” tra chi sottoscrive e l’ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione“.
In conclusione, dunque, il discrimine tra la responsabilità a carico del rappresentante e la responsabilità a carico della società è proprio legato alla firma. Invero, se da quest’ultima è possibile evincere la posizione del sottoscrittore mediante, quindi, gli elementi essenziali per ricondurlo alla società (come il timbro) allora l’eventuale protesto sarà inevitabilmente effettuato nei confronti della società.




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