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Famiglia, un minore può contrarre matrimonio?

Il minorenne è il soggetto che, non avendo ancora raggiunto il 18esimo anno di età, è giuridicamente incapace di agire. Nello specifico, si parla di un’incapacità di agire assoluta, così come statuito dall’ordinamento civile per l’interdetto legale (affetto da uno stato di infermità totale e che, di conseguenza, richiede la nomina di un tutore che agisca in rappresentanza dello stesso) e giudiziale (il soggetto che abbia riportato una condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a 5 anni).

La capacità di agire, quindi, è la concreta idoneità di un individuo ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, di esercitare e far fronte ai conseguenti diritti e doveri, nonché di contrarre e adempiere obbligazioni.

Il minore emancipato

Il minorenne è solo dotato della capacità giuridica, ovvero l’attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, che si acquisisce con la nascita e cessa con l’evento morte. Ciò significa che, ex art. 316 c.c., il figlio minorenne è subordinato sempre e comunque alla responsabilità genitoriale dei coniugi, a meno che sussista l’ipotesi di cui all’art. 390 c.c.

Il dispositivo menzionato afferma chiaramente che “il minore è di diritto emancipato col matrimonio”. Il procedimento di emancipazione da seguire è quello di cui all’art. 84 c.c., comma 2, per il quale: “Il Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni”.

Matrimonio e soggetto minore

Il Codice Civile, quindi, ai fini della validità del matrimonio concluso da un soggetto minorenne, richiede che quest’ultimo abbia compiuto almeno 16 anni e che sussistano “gravi motivi” a contrarre matrimonio, previo accertamento delle condizioni psicofisiche del minore.

Attraverso l’emancipazione, comunque, è necessario ricordare che il minorenne non acquisisce la piena capacità di agire, ma quest’ultima è limitata al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Di contro, i cosiddetti atti urgenti o di straordinaria amministrazione sono riservati al curatore nominato, che non agisce in funzione di rappresentanza del minore bensì di assistenza, volta semplicemente ad integrare la volontà dello stesso.

L’effetto principale dell’emancipazione è la cessazione della responsabilità genitoriale, di cui agli artt. 316 e ss c.c., ponendo il soggetto minorenne in una situazione molto simile a quella dell’inabilitato. Quest’ultimo, infatti, è l’individuo affetto sì da uno stato di infermità ma non tale da giustificare un provvedimento di interdizione legale. Invero, l’inabilitato sarà sempre comunque legittimato all’esercizio degli atti personalissimi e di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione rimarrà necessaria l’autorizzazione del Giudice previo consenso del curatore.

In conclusione, solo il minore emancipato potrà contrarre il matrimonio.

Dott. Matteo Milanesi

Una risposta a “Famiglia, un minore può contrarre matrimonio?”

  1. Avatar in777app

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