Dal 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova procedura “semplificata” per poter licenziare il dipendente qualora lo stesso sia assente ingiustificato dal lavoro.
La nuova procedura di licenziamento:
A differenza dei precedenti ammonimenti richiesti dalla disciplina dello statuto dei lavoratori (Legge 300/70), oggi il tutto è nettamente differente. Proprio per evitare che vengano perpetrati abusi, sia dal lavoratore per l’ottenimento della NASPI, sia dal datore di lavoro il quale potrebbe utilizzare il tutto quale mera scusa al licenziamento, viene previsto l’intervento dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) quale organo imparziale.
Di fatto, il nuovo comma 7-bis art. 26 D.Lgs 151/2015 così recita:
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
In questo caso e senza ulteriori formalità, il rapporto si intende risolto tra le parti per sola volontà del lavoratore. In questo caso, dunque, senza diritto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI e , se previsto dal contratto, con la facoltà del datore di lavoro di trattenere l’indennità relativa al mancato preavviso.
Anche in questo caso però, se il lavoratore dimostra la sua impossibilità nel recarsi al lavoro o la sua mancanza di colpa nell’assenza, l’INL provvederà a revocare il provvedimento. Nonostante però non si conoscano ancora i criteri che l’istituto dovrà seguire per appurare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro, con la nota n. 9740 del 30.12.2024 lo stesso ha preannunciato linee guida operative per garantire uniformità applicativa.
Ciò che lascia un pò di amaro in bocca però, è la probabile poca efficienza dei controlli che, da una parte, consentirebbero al datore di lavoro di abusare di tale facoltà, dall’altra parte, potrebbero inevitabilmente lasciare esposto il lavoratore ad abusi.
Sta di fatto che, senza conoscere le modalità operative, risulta complesso dare un giudizio positivo o negativo al cambiamento attuato dalla nuova previsione normativa.
Le motivazioni dietro i cambiamenti:
La disciplina precedente classificava l’assenza ingiustificata dal lavoro quale un inadempimento contrattuale e, per questo, sottoposta alla disciplina di ammonimento prevista dalla più remota disciplina dello Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300 del 1970.
Con i recenti mutamenti di indirizzo politico invece, si è deciso di dare una rinnovata anche alla suddetta disciplina. Invero, la ratio legata a tale intervento normativo è proprio il fatto che spesso, in frode all’INPS ed a bilanci pubblici, il lavoratore ed il datore di lavoro si accordavano. Così facendo, quando il primo veniva fittiziamente licenziato per assenza ingiustificata, poteva accedere alla NASPI e così ottenere tutti gli ammortizzatori sociali presenti nell’allora normativa vigente.
Com’è agevole pensare, questi ammortizzatori non sono pensati per chi vuole cambiare lavoro bensì per coloro che, invece, lo perdono disgraziatamente. Anche l’INPS negli ultimi anni ha cominciato ad interpretare come “dimissioni volontarie di fatto” l’assenza dal luogo di lavoro. Nella realtà però, non vi era neppure in questo caso un orientamento condiviso e si finiva per ottenere risultati differenti da regione a regione, addirittura da provincia a provincia.
Per risolvere la situazione è intervenuto il Legislatore inserendo il nuovo comma 7-bis nell’art. 26 D.Lgs n. 151/2015.




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