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Responsabilità del professionista intellettuale: casi di risarcimento danni

Le professioni come avvocato, architetto, ingegnere ed altre, sono a tutti gli effetti attività intellettuali. Di fatto, queste ultime sono tutelate dalla stessa Costituzione la quale, all’art. 33 comma 5, prevede la necessità di superare un esame di Stato al fine di ottenere l’abilitazione professionale ed altresì dal codice civile, nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo, dall’art 2229 all’art. 2238. Inoltre, nell’art. 2229 c.c. viene previsto l’obbligo di iscrizione in appositi albi professionali per l’esercizio di alcune professioni intellettuali, espressamente previste dalla legge.

In merito, è altresì importante sottolineare che sovente le attività espletate da suddetti professionisti sono tendenzialmente connaturate da particolare complessità, cosa che ha richiesto l’inserimento dell’art. 2236 c.c. Invero, quest’ultimo così dispone :”Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. A maggior ragione, dunque, nei casi particolarmente complessi, la normativa consente una non colpevolezza, salvo i casi di colpa grave e dolo (Cass. civ. n. 5928/2002, Cass. civ. n. 16275/2015). 

La ratio legata alla previsione si ricollega alla difficoltà dell’attività che, addirittura, può superare anche la preparazione del professionista. A quest’ultimo, viene già richiesta una diligenza qualificata, superiore a quella “del buon padre di famiglia” richiesta alle persone comuni, che potrebbe comunque non essere sufficiente in specifiche circostanze.  Nei casi ritenuti non complessi però, il professionista risponde sempre per negligenza, imprudenza, imperizia e, quindi, anche di colpa lieve, non essendo in questi casi operante la disposizione dell’art. 2236 c.c. (Cass. civ. n. 8546/2005, Cass. civ. n. 15732/2018). In queste circostanze, com’è ovvio presumere, serve che l’interessato dimostri in primis l’avvenuto danno subito ed in secondo luogo il nesso di causalità tra quest’ultimo e l’opera del professionista (Cass. civ. n. 13873/2020).

Inoltre, è bene evidenziare che l’obbligazione assunta dal professionista è di mezzi, non di risultato. Ciò indica che l’operato dello stesso prescinde dall’obiettivo da raggiungere ma il tutto deve essere valutato in base alla diligenza e professionalità tenuta in corso d’opera (l’avvocato può perdere le cause ed avere comunque diritto al compenso se ha prestato la sua attività in modo corretto). 

Di fatto, qualora il professionista abbia usato la diligenza nel corso della sua attività, a quest’ultimo non si può muovere alcuna contestazione in relazione al risultato ottenuto. 

Altro aspetto degno di approfondimento è però quello che comprende la diligenza. Quest’ultima è molto ampia e va dai doveri informativi a quelli di professionalità (Cassazione civile sez. III, 25/09/2024, n.25699). Infatti, anche la mancanza di informazioni corrette  e puntuali fornite al cliente è motivo di azione di responsabilità. Ciò nondimeno, la responsabilità del professionista presuppone la certezza che una diversa attività avrebbe prodotto risultati più vantaggiosi per il cliente, prova che è messa a carico dello stesso (Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18011).

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il professionista risulta essere gravato da una specifica responsabilità, legata proprio alla sua posizione. Se è vero, dunque, che le persone comuni devono tenere la diligenza del “buon padre di famiglia”, in questi specifici casi, vista la professionalità dei soggetti, quest’ultima dev’essere superiore, con il limite di attività particolarmente complesse ex art. 2236 c.c. Nel qual caso il cliente, una volta provato il danno ed il nesso causale tra lo stesso e l’attività negligente del professionista, voglia chiedere un risarcimento, quest’ultimo sarà parametrato all’effettivo danno sopportato in relazione alla condotta del professionista (eventuali perdite di chance, danni ecc.). In alcune specifiche circostanze, però, questo non è agevole da calcolare proprio, in funzione della particolare alea legata all’attività in esame. Di fatto, anche un bravo professionista potrebbe ottenere il medesimo risultato (Cassazione civile sez. III, 14/05/2013, n.11548). 

Una risposta a “Responsabilità del professionista intellettuale: casi di risarcimento danni”

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