Si sa, i social network moderni consentono a chiunque di scrivere i propri pensieri critici, spesso al limite della legalità, nei confronti di qualcuno. Ebbene, un “semplice” post diffamatorio su una piattaforma digitale, per quanto comunque debba intendersi quale atto illecito, viene equiparato alla diffamazione giornalistica dal nostro ordinamento; cose queste che già solo in quanto provengono da soggetti decisamente differenti, risulta essere sproporzionata.
Il caso:
Il caso oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione ( è quello di un post diffamatorio pubblicato da un cittadino sulla piattaforma Facebook da un privato cittadino nei confronti di un magistrato. Ebbene, secondo i magistrati, è corretto parlare di diffamazione aggravata, visto quanto postato dal soggetto, ai danni della reputazione del magistrato, delle espressioni pubblicate sul social network ‘Facebook’ e vista la loro non veridicità. Inoltre, non trascurabile risulta essere anche il riferimento al mezzo usato per propagare il post, così “di massa” da essere addirittura stato ripreso da numerose testate giornalistiche.
Insomma, secondo i magistrati della Cassazione, la non punibilità risulta esclusa in questa specifica circostanza.
La gravità del fatto:
Secondo la Corte, proprio alla luce della condotta incriminata e delle sue peculiarità, risulta possibile ridimensionare la pena prevista dal Legislatore. Secondo i Giudici, infatti, la pena detentiva prevista per la discriminazione a mezzo stampa (all’interno della quale rientra di diritto quella mediante l’uso di piattaforme digitali), è sproporzionata al caso in esame in quanto “essa, come risposta sanzionatoria al delitto di diffamazione, a mezzo stampa o non a mezzo stampa, è consentito soltanto ove ricorrano circostanze eccezionali“. E ancora: “l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie, via internet), deve essere connessa ad una grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza. Laddove non sia motivata la situazione eccezionale connessa alla grave lesione di diritti fondamentali posti in bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, la determinazione della pena come detentiva non è costituzionalmente giustificata”.
In conclusione:
Di fatto, secondo la Suprema Corte “l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il reato di diffamazione connesso ai mezzi di comunicazione (nella specie, il social network ‘Facebook’), anche se non commesso nell’ambito dell’attività prettamente giornalistica, può essere compatibile con la libertà di espressione, ma soltanto in circostanze eccezionali, qualora, cioè, siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza”. Irrazionale è quindi, “escludere la pena detentiva – riservandola soltanto ai cosiddetti discorsi d’odio – soltanto nelle ipotesi di diffamazione commessa nell’esercizio dell’attività giornalistica”, poiché, così facendo, si concretizzerebbe “un trattamento sanzionatorio sfavorevole (cioè la pena detentiva) per fatti di solito connotati da minore gravità e diffusività, e dunque minore complessiva offensività, rispetto a quelli commessi nell’esercizio dell’attività giornalistica”.
Così facendo, gli Ermellini hanno posto nuovamente l’attenzione sul delicato equilibrio tra diffamazione e diritto di critica, evidenziando altresì che la pena detentiva prevista a prescindere dalla gravità del fatto, può limitare significativamente il diritto di opinione e critica giornalistica, dissuadendo gli addetti ai lavori dal pubblicare determinati articoli. Tuttalpiù, nel caso che ci occupa, il soggetto autore del post risultava essere un normale cittadino, non giornalista professionista, cosa questa che lascia adito ad una maggiore ignoranza dell’atto posto in essere. A differenza dei giornalisti, consci delle regole e del limite tra critica e diffamazione, ai non addetti ai lavori risulta più “facile” oltrepassare la linea di confine e così commettere un illecito penale.




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