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IMU Successiva all’Apertura della Liquidazione Controllata precedente all’Esdebitazione

L’IMU che matura dopo l’apertura di una procedura di liquidazione controllata rientra nella procedura o è un debito successivo da pagare?

Nozioni di base:

Capita sovente che un consumatore, sopraffatto dai debiti per finanziamenti, mutui, tasse ed imposte, decida di attivare quella che viene chiamata la procedura di liquidazione controllata del patrimonio prevista dall’art. 268 C.C.I.I. (Codice della Crisi e dell’Insolvenza dell’Impresa).

Grazie a questa innovativa procedura il consumatore persona fisica può, anche autonomamente, mettere a disposizione il proprio patrimonio (il quale verrà sottoposto ad una liquidazione controllata da un OCC) per il soddisfacimento parziale dei creditori.

Al termine del periodo di liquidazione (ora di 3 anni), se il soggetto ha mantenuto un comportamento esemplare, ha consegnato il suo patrimonio e gli eventuali redditi maturandi (consentendo allo stesso di mantenere per se il minimo necessario al sostentamento di se e della famiglia), gli verrà concesso di accedere all’istituto dell’esdebitazione grazie al quale, dopo il decreto del Tribunale, alcun debito precedente potrà essere oggetto di contestazioni (salvo specifiche esclusioni previste dal codice).

Dunque, sorvolando sui dettagli tecnici della disciplina i quali risultano superficiale per la risoluzione del problema trattato, è necessario evidenziare che l’esdebitazione consente l’eliminazione dei debiti anteriori all’apertura della procedura di liquidazione lasciando, ahimè, esclusi tutti quelli sorti successivamente.

Da questa ultima affermazione pare esser già risolto il nocciolo duro della questione; l’IMU. Infatti, elemento centrale del problema giuridico è proprio l’effetto della procedura di liquidazione controllata del patrimonio sull’IMU che matura successivamente sugli immobili di proprietà del debitore dopo l’apertura della procedura stessa.

Il problema giuridico:

Per facilità di ragionamento, si prende spunto da una plausibile fattispecie esemplificativa.

Tizio, proprietario esclusivamente di un immobile commerciale locato, è impossibilitato a pagare i suoi creditori personali in quanto tra prestiti, mutuo per l’acquisto dell’immobile, alimenti dovuti alla precedente moglie per i figli minori e IMU arretrate, spende più di quanto guadagna. Per tali ragioni, decide di aprire la procedura di liquidazione controllata del patrimonio per poter accedere, decorso il termine di 3 anni, all’esdebitazione.

In questa fattispecie, i crediti alimentari pregressi sono esplicitamente esclusi dal codice. Di fatto, quindi, potranno rientrare nella procedura quale creditori solo le banche con le quali il soggetto ha sottoscritto mutui e/o finanziamenti ed il Comune titolare del credito IMU. Ciò detto, all’interno della procedura, nominato un OCC per la liquidazione controllata, il debitore istante cede sia l’immobile locato e le rate dell’affitto dello stesso, sia i suoi redditi da lavoro dipendente nella misura minima che consenta allo stesso di vivere e continuare a pagare i debiti alimentari per le figlie minori alla ex moglie.

Ciò nonostante, nei tre anni di durata della procedura continuano a maturare debiti relativi all’IMU dell’immobile locato. Questi ultimi, quindi, dovranno essere pagati esternamente alla procedura (come i crediti alimentari) in quanto sorti successivamente oppure seguiranno la strada dell’IMU prevista per la liquidazione giudiziale dallo stesso codice?

La soluzione:

Seguendo quanto previsto dalla liquidazione giudiziale, infatti, per gli immobili compresi nella in quest’ultima ex artt.121 e seg.D.Lgs 14/2019, il curatore non è tenuto al pagamento dell’imposta alle scadenze e gli Enti impositori non possono emettere i relativi avvisi di accertamento (pena la loro illegittimità  e conseguente nullità). La L.160/2019, dispone, infatti, espressamente che il curatore è tenuto al versamento dell’IMU dovuta per l’intero periodo di durata della procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

Di fatto, qualora venisse applicata analogicamente la norma prevista per la liquidazione giudiziale alla liquidazione controllata, il debitore non dovrebbe preoccuparsi di alcun pagamento relativo all’IMU durante quel periodo.

Invero, importante dottrina, nonché la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con Sentenza n. 2746/18 del 28 febbraio 2025, seguono la strada opposta. Secondo la Corte, infatti, Il beneficio dell’esonero dal pagamento dell’IMU, previsto dall’art. 10, comma 6, del D.lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 768, della L. 160/2019, spetta esclusivamente alle imprese assoggettate a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o a liquidazione coatta amministrativa, fino all’emissione del decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di disposizioni di carattere eccezionale, non sono estensibili ad altre procedure concorsuali tramite interpretazione analogica. Inoltre, secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi” (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), “sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura” (Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).

In conclusione:

Non perviene, ad oggi, una decisione chiarificatrice in merito né dalla Giurisprudenza di legittimità né, tantomeno, dal codice. Di fatto, però, vi è una terza via che può portare alla medesima soluzione prevista dalla normativa prevista per la liquidazione giudiziale.

Di fatto, l’IMU, per sua stessa natura, è un’imposta che viene applicata sugli immobili che, non essendo prima casa, o sono considerati “di lusso” o, viceversa, producono utilità economica. Ebbene, qualora questi immobili vengono destinati alla procedura, tale utilità economica cessa di esistere per il debitore e si trasferisce, effettivamente, alla procedura. Di fatto, quindi, tali imposte dovrebbero, in una chiave di lettura rivisitata, essere ricomprese in quelle che vengono identificate come costi per la gestione.

A tal proposito, viene previsto a norma dell’art. 6, comma 1 let. d) c.c.i.i., che sono prededucibili “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.”

Con una siffatta lettura, dunque, l’IMU verrebbe identificata quale costo di gestione per la procedura con l’effetto che il credito del Comune successivo all’apertura diventa prededucibile e, allo stesso momento, non competa al debitore il pagamento.

3 risposte a “IMU Successiva all’Apertura della Liquidazione Controllata precedente all’Esdebitazione”

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