La società alfa, socia in ragione del 10 per cento del capitale sociale della società beta, ha elargito a partire dall’anno 2010 finanziamenti infruttiferi pari all’importo di euro 241.934,00 a favore della partecipata.
Il caso
A seguito della richiesta di restituzione della somma elargita a titolo di finanziamento infruttifero, la partecipata la respingeva sostenendo l’inesigibilità della stessa sulla base della postergazione del credito e, quindi, della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2467 c.c.
Alfa si rivolgeva allo studio legale per ottenere una consulenza avente ad oggetto il recupero del finanziamento compiuto.
Il credito postergato
Ai sensi del disposto sopra richiamato, qualora un socio conceda alla propria società, “in qualsiasi forma”, finanziamenti allorquando la stessa si trovi “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, il rimborso del finanziamento sarà postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali.
La ratio della norma in esame è quella di evitare che il rischio d’impresa possa trasferirsi dai soci ai creditori sociali mediante il compimento di finanziamenti in luogo di ricapitalizzazioni.
In assenza del disposto esaminato, infatti, i soci potrebbero sfruttare il finanziamento compiuto per porsi sullo stesso piano dei creditori della società, esercitando allo stesso tempo tutti i diritti e poteri che la legge riserva alla qualifica (in primis, l’art. 2476, comma 2, c.c. che riconosce in capo ai soci di una Srl il diritto di “avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”).
Per ovviare ad un simile scenario, il legislatore ha introdotto il disposto dell’art. 2467 c.c. che impone la postergazione del rimborso del finanziamento dei soci al soddisfacimento dei crediti sociali.
L’orientamento giurisprudenziale
Ai fini dell’applicazione della norma, la giurisprudenza di legittimità e di merito sono concordi nel ritenere che il presupposto essenziale sia lo stato d’insolvenza della società, che deve sussistere al momento della concessione del finanziamento ed in quello della sua restituzione, unitamente all’ulteriore requisito che, in quella concreta situazione finanziaria, sarebbe stato più ragionevole un conferimento.
La giurisprudenza è poi pacifica nel ritenere che la postergazione del credito del socio operi nel corso della normale operatività della società, integrando una “condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, in virtù della quale la società ha l’obbligo di negare il rimborso al socio” (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 15/10/2024, n. 1729).
La postergazione del finanziamento dei soci produce effetti sino “a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria” della società. Ciò significa che, “in presenza dell’indicata situazione, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento” (Cass., n. 15196/2024, Trib. Bari, 04.08.2021, n. 2996), agendo nei fatti come condizione sospensiva dell’esigibilità del credito del socio.
L’eventuale violazione della postergazione del credito comporta una responsabilità risarcitoria degli amministratori della società nei confronti dei creditori sociali, in quanto il credito (sebbene certo e liquido) non può essere altrettanto esigibile fino a quando sussistono altri crediti di terzi che devono essere soddisfatti con preferenza.
La soluzione
Il creditore postergato, una volta terminato lo stato di precarietà economica della società, ben potrà ottenere la restituzione del credito senza attendere l’adempimento di tutti i debiti sociali. Questo perché è proprio la condizione che ha fatto divenire inesigibile detto credito (la crisi economico-finanziaria della beneficiaria) ad aver reso anomalo il finanziamento (Trib. Milano, 21.12.2020, n. 8577).
Sotto il profilo processuale, spetterà alla società convenuta assolvere l’onere probatorio inerente alla postergazione, eccezione che, secondo la prevalente giurisprudenza, può anche essere sollevata d’ufficio dal giudicante.
In conclusione, vista la sussistenza dei requisiti della postergazione di cui all’art. 2467 c.c., si è sconsigliata al cliente un’azione legale ai fini del recupero immediato del finanziamento, almeno fino a quando lo stato di crisi economico-finanziaria della società non verrà meno.
Dott. Matteo Milanesi




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