Il contratto è disciplinato dall’art. 1321 e seguenti del Codice Civile e si identifica come l’accordo tra due o più parti volto a costituire, regolare o estinguere tra loro una situazione giuridica patrimoniale.
La formazione di un rapporto contrattuale avviene attraverso due elementi pre-negoziali che anticipano la conclusione dello stesso: la proposta e l’accettazione. Laddove, in virtù della proposta formulata da un contraente, segue l’accettazione dell’altro, è definitivamente concluso l’accordo tra le parti. Quest’ultimo rappresenta il primo requisito indispensabile ai fini della validità del rapporto ex art. 1325 c.c.
Oltre al raggiungimento dell’accordo, il Codice Civile richiede altri tre requisiti indispensabili: l’oggetto, la causa e la forma, ove quest’ultima sia prevista secondo le specifiche modalità di legge (per esempio, ai fini della validità di una compravendita immobiliare, è essenziale la forma scritta e la trascrizione del contratto). In caso di omissione di uno dei quattro requisiti appena menzionati di cui all’art. 1325 c.c., il Codice statuisce la nullità del rapporto contrattuale concluso.
I casi di nullità
Le ipotesi di nullità sono disciplinate dall’art. 1418 e seguenti del Codice Civile e possono essere distinte in almeno tra macro-aree principali, che suddividiamo con la seguente classificazione:
- Le nullità testuali: le cause di nullità che sono espressamente codificate dalla legge. Si pensi, per esempio, all’art. 735 c.c. che, in materia di divisione ereditaria, sancisce la nullità della stessa se compiuta dal testatore omettendo qualcuno degli eredi o dei legittimari; o ancora, l’art. 68 c.c. che statuisce la nullità del matrimonio del coniuge di chi sia stato erroneamente dichiarato morto presunto. Si parla di “nullità testuale” proprio perché è l’ordinamento ad individuare specificamente tutte le fattispecie in cui il contratto deve essere ritenuto invalido e quindi privo di efficacia.
- Le nullità strutturali: le ipotesi di nullità che concernono l’assenza di uno dei requisiti dell’art. 1325 c.c. o dei requisiti stabiliti dall’ordinamento (per esempio, si parla di nullità del contratto non solo quando è assente la causa, ma pure quando questa è sì presente ma illecita: se le parti concludono un contratto in cui un sicario è obbligato a uccidere una persona dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, il rapporto deve essere necessariamente ritenuto nullo proprio per l’illiceità della causa).
- Le nullità virtuali: le ipotesi in cui il contenuto del contratto è contrario a norme imperative.
Effetto principale della nullità è l’invalidità del contratto. A differenza dell’annullabilità, ove il contratto continua a produrre effetti sino alla sentenza che dichiari e accerti l’annullamento del rapporto, ciò non avviene con la nullità: in quest’ultima ipotesi, il contratto è come se non fosse mai esistito.
La causa di nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice e la relativa azione è imprescrittibile, eccezion fatta per quanto concerne il decorso dei termini prescrizionali rispettivamente dell’usucapione e dell’azione di ripetizione.
La conversione
L’azione di nullità potrà essere esercitata da chiunque ne abbia un interesse. L’ordinamento, inoltre, esclude qualsiasi ipotesi di sanatoria del contratto nullo, come espressamente codificato dall’art. 1423 c.c., il quale esclude l’applicazione della convalida del rapporto contrattuale nullo.
Diversa è però l’ipotesi della conversione del contratto nullo. Invero, la legge ammette la sua trasformazione in un accordo che possa produrre effetti giuridici in presenza di specifici presupposti disciplinati dall’art. 1424 c.c.:
- il contratto nullo presenti i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge, seppur nullo;
- la prova che i contraenti, se avessero conosciuto la causa di nullità del rapporto al momento della conclusione dello stesso, avrebbero accettato di concludere quel diverso contratto che sarebbe stato valido.
In questo caso, sarà direttamente il Giudice (su sollecito della parte interessata) a dare attuazione alla conversione del contratto originariamente nullo.




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