Con l’ordinanza n. 22476 del 4 agosto 2025, la Corte Suprema ha riaffermato il principio di responsabilità personale in materia di diritto tributario, statuendo che in presenza di una o più sanzioni per mancato pagamento dei tributi, da parte dell’obbligato defunto, queste ultime non si trasmettono agli eredi.
Tale principio era già stato affermato dall’orientamento giurisprudenziale in ambito amministrativo, ove anche in tal caso, sempre in applicazione del principio di responsabilità personale, la Corte aveva chiarito come la morte del soggetto che avesse posto in essere la violazione comportasse l’estinzione della sanzione irrogata.
Nel caso specifico, comunque, un contribuente aveva instaurato un contenzioso avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’erario di un’importante somma per l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di investimenti all’estero. Nel corso della pendenza del giudizio, parte attrice decede e, pertanto, il Giudice è chiamato a decidere se la controversia possa proseguire o meno in capo agli eredi.
La Cassazione, nel riprendere l’art. 8 D. Lgs. 472/97, che codifica le disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, ribadisce l’impossibilità di trasferire agli eredi “l’obbligazione al pagamento della sanzione“, richiamando altresì diverse sentenze in materia ove la Corte, già in passato, si era espressa statuendo il medesimo principio di diritto (per ulteriori approfondimenti, si rimanda a: Cass., 21326/2006; Cass., 18862/2005; Cass., 8097/2003).
A questa folta produzione giurisprudenziale, si è aggiunto recentemente un ulteriore orientamento della Corte Suprema, la quale ha affermato la cessazione della materia contendere quando è provato dalla parte più diligente l’avvenuto decesso del contribuente (Cass.; 26015/2022).
Dott. Matteo Milanesi




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