Com’è noto, l’art. 1742 comma 1 del Codice Civile disciplina il contratto di agenzia dandone altresì una puntuale definizione. Invero, il citato articolo evidenzia come: “Col contratto di agenzia una parteassume stabilmentel’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. Gli elementi essenziali del contratto sono dunque:
- il conferimento da una parte e l’assunzione dall’altra di un incarico stabile;
- l’esecuzione dell’incarico nella forma di esercizio di un’attività professionale autonoma;
- l’oggetto dell’incarico che deve consistere nel promuovere la conclusione di contratti;
- la retribuzione;
- il contesto territoriale all’interno del quale operare.
Da un certo punto di vista, la figura dell’agente è di fondamentale importanza per le imprese le quali, affidando l’incarico di promuoverne l’operato, ottengono un buon indotto indiretto dall’attività degli stessi. Ciò nondimeno, viene sovente riconosciuto agli agenti una provvigione in percentuale calcolata sul valore del contratto che viene stipulato tra il cliente guadagnato mediante l’attività dell’agente e l’impresa per la quale lo stesso opera.
L’attività di agenzia deve dunque avere delle caratteristiche che la rendono riconoscibile, come sopra evidenziato, per evitare che il rapporto possa essere ricondotto ad altre forme contrattuali. L’agente è infatti completamente autonomo, qualora non lo fosse dal punto di vista contrattuale rientrerebbe all’interno del contratto di lavoro di impiegato, quindi alle dirette dipendenze dell’impresa. L’agente deve infatti semplicemente coordinare, in autonomia la sua attività con quella del soggetto che è a tutti gli effetti un suo cliente (l’impresa), senza esserne però alle sue dirette dipendenze. Gli altri aspetti fondamentali previsti dalla normativa sono l’onerosità della prestazione, senza la quale non sarebbe rapporto lavorativo, la delimitazione territoriale entro la quale agire e la continuità dell’attività svolta.
In merito di contratto di procacciamento d’affari invece, non si riscontra una disciplina normativa propria. Lo stesso viene infatti inteso quale contratto atipico con cui un soggetto, in forma completamente libera, si obbliga di segnalare, occasionalmente e senza vincolo di stabilità, singoli ordini o clienti dei quali si occuperà poi l’impresa. Il rapporto tra i soggetti partecipanti al contratto è regolato da quanto disposto dalle parti. Se mancano specifici accordi tra le parti, il tutto verrà regolato dalle normative in materia di contratto di agenzia, in quanto ritenute applicabili e compatibili. Già da questo ultimo aspetto si evince la somiglianza tra le due attività sopra descritte.
Ed è dunque questa ultima particolarità ad essere oggetto di numerosi dubbi. Risulta alle volte complesso risalire all’identificazione oggettiva del contratto, sia esso di agenzia o di procacciamento d’affari, creando così una possibile problematica in sede di accertamento ispettivo da parte degli organi competenti. Per avere dunque una corretta identificazione delle due fattispecie contrattuali, occorre inevitabilmente verificare come viene attuato il riconoscimento da parte degli organi giurisprudenziali.
Sul punto, la Cassazione Civile con sentenza n. 23214 del 28.08.2024 effettua un’attenta differenziazione tra le due ipotesi esaminate: “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l’obbligo dell’agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell’ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest’ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni”. Tale orientamento lo si riscontra anche in sentenze ben più lontane nel tempo dalle quali si evince la stabilità della decisione (in questo senso Cassazione civile sez. lav., 22/07/1978, n.3674; Cassazione civile sez. lav., 09/11/1981, n.5923; Cassazione civile sez. I, 12/11/1983, n.6729; Cassazione civile sez. lav., 01/06/1998, n.5372 ed altre fino ad oggi)
La Giurisprudenza pare quindi granitica in merito. Invero, elemento chiave della distinzione sembra essere la continuità e non sporadicità dell’attività svolta dall’agente la quale, oltre ad avere carattere di stabilità, è altresì non facoltativa. Quindi, il procacciatore d’affari è solo il soggetto che raccoglie ordinazioni dei clienti trasmettendole di conseguenza all’azienda da cui ha ricevuto incarico, senza però alcun vincolo di stabilità dell’attività. Lo stesso quindi cura gli interessi del committente segnalando esclusivamente possibili clienti e non prendendo parte alla fase di trattative contrattuali o eventuali chiusure di contratto. Tale figura contrattuale si differenzia altresì dalla mediazione ove il soggetto operante risulta essere terzo ed imparziale dalle parti potendo anche ricevere la retribuzione da ambe due i soggetti coinvolti.
In conclusione, le due fattispecie contrattuali sono connaturate da numerosi aspetti simili tra loro tant’è che la disciplina del contratto di agenzia viene intesa quale sovrapponibile al contratto di procacciamento d’affari. Ciò nonostante, per identificare il rapporto quale procacciamento d’affari serve inevitabilmente la mancanza di specifiche indicazioni in relazione alla chiusura degli affari da parte dell’impresa, occorre inoltre che l’attività sia di mera segnalazione dei clienti senza partecipazione alla fase contrattuale e, soprattutto, la sporadicità dell’attività sopra descritta. Qualora mancasse anche un solo elemento, la disciplina applicabile, anche in relazione alla contribuzione, retribuzione ed ai fini fiscali, risulta essere quella prevista per il contratto di agenzia con inevitabili sanzioni nel caso in cui si fosse identificato il contratto quale procacciamento d’affari.




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