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Responsabilità personale dell’amministratore di Srl per il credito antecedente alla cancellazione della società

E’ stato richiesto allo scrivente un parere in tema di diritto societario e, in punto, di rappresentare quale sia la responsabilità personale in capo all’amministratore unico di una S.r.l. qualora dovesse residuare, dopo l’estinzione della società, un debito erariale sorto antecedentemente.

Nel dettaglio:

È bene sottolineare come gli amministratori di società siano tenuti al pagamento, entro le scadenze previste, dei debiti della società verso l’erario utilizzando a tal fine le risorse economiche dell’impresa amministrata.  Di fatto, dunque, una S.r.l. risponde ad ogni obbligazione esclusivamente con il suo patrimonio ed eventuali creditori non potranno soddisfarsi sui beni personali dei soci e/o degli amministratori. Tutto ciò è dato dall’autonomia patrimoniale perfetta che connatura tali personalità giuridiche che vengono altresì intese quali società di capitali e non di persone.

L’amministratore in quanto tale, opera in forza di un contratto stipulato con l’impresa che amministra tale per cui deve svolgere i suoi doveri con diligenza professionale ed altresì amministrare in modo accurato il patrimonio sociale. È dunque inevitabile che qualora lo stesso dovesse omettere l’esecuzione di uno dei suoi obblighi sorga un inadempimento contrattuale e, per l’effetto, una responsabilità dell’amministratore nei confronti della società (che può agire mediante azione sociale di responsabilità) e dei suoi beni qualora ci sia un nesso di causalità ex art. 2476 c.c. 

La Giurisprudenza della cassazione ritiene infatti che non esista una responsabilità degli amministratori per debiti fiscali. Questo è giustificato dal fatto che non vi è traccia nell’ordinamento di una norma che la legittimi. Anche le Sezioni Unite si sono espresse in merito alla natura della responsabilità degli amministratori interpretando l’art. 36 DPR 602/73. Con la Sentenza S.U. 27 novembre 2023, n. 32790 la Corte dà una esaustiva spiegazione del primo comma del citato articolo, così come modificato dall’art.28 comma 5, lett. a del D.Lgs 21.11.2014 il quale ora prevede: “I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori”. 

I Giudici della Suprema Corte hanno però ritenuto che la responsabilità del liquidatore, e quindi anche dell’amministratore, è di natura civilistica e non tributaria ed in questo senso è bene sottolineare che i tributi dovuti sorgono in capo alla società e non alla carica che il soggetto ricopre.

Questa sentenza, così come riproposto anche da numerose altre (Ordinanza n. 8811 30.03.2021 tra le tante), consolida il principio tale per cui, “in tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e/o amministratori per le imposte non pagate concreta un’obbligazione civile propria ex legge in relazione agli arti. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società al registro delle imprese”. 

In conclusione, dunque, l’inadempimento di tale obbligo di pagamento espone gli amministratori a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti. 

Al riguardo, occorre distinguere tra: 

il caso in cui l’amministratore eccepisca e provi ex art. 1218 c.c. di non aver potuto pagare le imposte in ragione dell’incapacità finanziaria/incapienza patrimoniale della società;

l’ipotesi in cui la società (quando l’amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all’erario) fosse in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare i debiti erariali. In tal caso, l’amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall’erario alla società stessa; 

il caso in cui, pur non essendo la società in grado di pagare i debiti erariali e in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, tuttavia l’amministratore abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale. In tale caso, lo stesso risponde dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l’attività. Inoltre, in talune circostanze il mancato pagamento dei tributi può essere giustificato, ove l’amministratore documenti che tale scelta sia stata compiuta solo per un limitato periodo di tempo, allocando le risorse residue disponibili temporaneamente per la sopravvivenza stessa dell’impresa (si veda Tribunale di Milano 14 luglio 2022 n. 6224).

5 risposte a “Responsabilità personale dell’amministratore di Srl per il credito antecedente alla cancellazione della società”

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