Il Decreto Lgs. 230/2021 ha istituito l’Assegno unico universale, riconosciuto:
– per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale,
– per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza.
– per i figli con disabilità di età maggiore di 21 anni.
Per quanto riguarda i genitori separati o divorziati con figli a carico, l’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 230/2022, disciplina le modalità di ripartizione dell’assegno unico per i figli.
L’articolo in esame specifica l’assegno unico e universale spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5 (riferimento ai casi di affidamento esclusivo, nomina di un tutore e domanda di corresponsione diretta dell’assegno da parte dei figli maggiorenni). In particolare, il comma 4 prevede che “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”, mentre il comma 5 dispone che: “I figli maggiorenni di cui all’articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.”
In merito all’importo dell’assegno unico, le famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro hanno diritto ai seguenti importi:
– 175 euro mensili per ogni figlio minore, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee,
– 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40mila euro.
Nel caso di cui mi sono occupato, la madre ha ottenuto, a seguito di separazione giudiziale, l’affidamento esclusivo del figlio allora minore. La stessa ha anche ottenuto l’assegno di mantenimento per il figlio minore. Conseguentemente al compimento della maggiore età del ragazzo, lo stesso si è autonomamente mosso verso l’abitazione del padre instaurando con il medesimo una convivenza continuativa. La madre, notando il mancato versamento dell’assegno di mantenimento successivo agli avvenimenti, ha richiesto al giudice il pignoramento dello stipendio del padre ex art. 473 bis. 37 c.p.c così da assicurarsi il versamento del mantenimento. Contestualmente a questo, la madre ha però continuato a percepire dall’INPS l’assegno unico in relazione al figlio pur non essendo lo stesso con lei convivente.
Ciò che ci si chiede è se la donna sia tenuta alla restituzione del quantum ottenuto mediante assegno unico pur se l’affidamento meramente formale rimanga a lei attribuito.
Sul punto sovviene la Legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, la quale dispone che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
In applicazione di detta norma, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante e consolidato, ha statuito che il mantenimento è dovuto per intero e non può essere decurtato degli assegni percepiti per legge dal coniuge affidatario (tra le tante pronunce, Cassazione Civile n. 12770/2013, Cassazione Civile n. 5060/2003).
Il che significa che il coniuge a cui sono affidati i figli ha il diritto di percepire gli assegni familiari, a prescindere che essi siano derivanti dal proprio rapporto di lavoro o dal rapporto di lavoro dell’altro genitore.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in forza di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione”.
Pertanto in caso di separazione consensuale, con riferimento agli assegni familiari per i figli, i coniugi possono anche accordarsi in modo diverso, ossia pattuire che l’importo dell’assegno di mantenimento mensile sia comprensivo degli assegni familiari.
In quest’ultimo caso l’ammontare degli assegni familiari andrà detratto da quanto dovuto dal genitore tenuto al versamento dell’assegno nel caso in cui gli assegni siano percepiti direttamente dal coniuge a cui sono affidati i figli.
Sul punto la giurisprudenza, cui si era associato l’INPS, ritiene che l’affido condiviso o congiunto legittimi entrambi i genitori a richiedere gli assegni familiari al 50% ciascuno, purché vi sia l’accordo tra di essi. In mancanza di accordo sarà il genitore collocatario (ossia quello con cui i figli convivono e presso cui hanno la residenza) a dover percepire interamente gli assegni familiari.
Di diverso avviso è invece la riforma degli assegni familiari Dlgs. 230/2021.
Riconoscendo l’assegno, in questo caso unico, ad entrambi i coniugi in relazione all’espletamento della responsabilità genitoriale modifica la disciplina che da assegno a sostegno del mantenimento diventa un assegno a sostegno della genitorialità[1]. Invero, lo stesso contributo economico, spetta, qualora entrambi i coniugi siano dipendenti, ad entrambi nella misura del 50%. Caso differente è quello della separazione con contestuale affidamento del figlio minore o maggiorenne con i requisiti prima descritti. In questa circostanza, qualora l’affidamento sia congiunto, la regola rimane la medesima con degli assegni ad entrambi i coniugi.
Qualora l’affidamento dovesse essere invece esclusivo, quest’ultimo spetta solo al coniuge. Invero, la disciplina non ha reso automatica l’attribuzione dell’assegno unico. Viene, infatti, dato il compito al soggetto in possesso dei requisiti fare la richiesta. Cosa particolare in questa circostanza è che anche eventuali modifiche alla stessa sono nella titolarità del genitore. Invero, l’altro genitore può sempre effettuare la richiesta di modifica alla medesima procedura mediante il medesimo iter telematico così da rendere edotto l’istituto della presenza di due aventi diritto con contestuale suddivisione dell’assegno. Invero, in caso di violazione da parte di un genitore delle regole generali, come nel caso dell’affidamento esclusivo, qualora il genitore non affidatario faccia richiesta di ricevere l’importo dell’assegno unico universale, è compito del genitore spettante presentare domanda di revisione all’INPS[2], con allegata l’apposita documentazione[3].
In definitiva, nel caso di specie il padre non potrà chiedere gli assegni unici a lui spettanti dal momento in cui è sorta la possibilità bensì, visto il suo onere di richiedere all’istituto le somme a lui spettanti, potrà ottenerli, direttamente dall’INPS, da qui in avanti, nella misura del 50%. Questo suddividere in parti uguali l’assegno è legato al fatto che, con il cambio di coabitazione, il figlio non è più in affidamento esclusivo alla madre, che lo rimane formalmente, bensì ad entrambi i genitori in via congiunta. In questo caso, dunque, entrano in funzione le norme sull’affidamento congiunto. A riprova di questo è anche la ratio della disciplina che mira, come sopra indicato, al sostegno della genitorialità. In questa circostanza, infatti, la genitorialità ed i poteri ordinari da essa derivanti erano gestiti, mediante affido esclusivo, dalla madre. Mancando ora un espresso affidamento esclusivo al padre questi non vengono a mancare bensì restano in titolarità ad entrambi.
In punto di mantenimento invece, con l’affidamento, il giudice ha previsto € 200 mensili spettanti al genitore affidatario, nel caso di specie la madre. Nel momento in cui il padre ha accolto il figlio nella sua abitazione ha omesso di versare la quota mensile di mantenimento spettante alla moglie. La decisione del padre è legata alla ratio del mantenimento ovvero provvedere al sostentamento del figlio come previsto dalla legge. Mantenimento del figlio che è inevitabilmente adempiuto vista la coabitazione tra i due soggetti. Invero, dovrebbe essere la madre, in queste circostanze, ad adempiere al suo dovere. Questo mutamento di residenza del figlio comporta inevitabilmente una rivalutazione dell’assegno dovuto dalla madre sulla base dell’art 337 ter c.c. in base al quale” i genitori provvedono al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito”.
È la stessa Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 8151/2016 del 27.4.2016 ad evidenziare che “il cambiamento abitativo dei figli impone una rivisitazione dell’assetto economico”. Inoltre la Corte, con una sentenza successiva, ha sottolineato come l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento del figlio decorre dalla cessazione della coabitazione con i genitori ancorché l’azione sia instaurata successivamente; invece, in caso di modifica dell’assegno già disposto, la decorrenza del nuovo contributo non è anticipata al momento dell’accadimento innovativo, ma collegata alla data della domanda di revisione (Cass. civ. Sez. I, 17 febbraio 2021, n. 4224).
In definitiva, dunque, il consiglio è quello di procedere in quest’ordine:
- Non potendo fare reclamo al decreto della causa iscritta R.G. n.7999/2020 il quale ha disposto la decurtazione direttamente dallo stipendio ex art.337 bis e ss. c.c. e 737 e ss. c.p.c.
- Non potendo chiedere gli assegni unici percepiti dalla madre nel periodo in cui il figlio coabitava con il padre
- Procedere alla modifica dell’affidamento del figlio
- Contestualmente chiedere la rivalutazione dell’assegno di mantenimento a carico della madre
- Provvedere alla richiesta di assegno unico presso l’INPS
[1] Considerando alla disciplina dlgs. 230/2021
[2] https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico-55984.assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico.html




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