È ormai nota l’ordinanza con la quale la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità delle multe inflitte per la violazione dei limiti di velocità stradali mediante autovelox non soggetti ad omologazione (Cass., n. 10505/2024).
Nella fattispecie, la pronuncia fondava la nullità delle multe sulla base della distinzione del concetto di “approvazione” da quello di “omologazione” di un sistema di misurazione elettronico della velocità. Invero, ai sensi dell’art. 142, comma 6, C.d.S., sono da considerarsi fonti di prova per determinare il rispetto dei limiti di velocità (e quindi per infliggere multe in caso di violazione) solo quegli autovelox che siano “debitamente omologati”.
Per accertare che si tratti di un autovelox che rispetti effettivamente gli standard previsti dalla legge è necessario che il dispositivo sia allo stesso tempo approvato ed omologato, come chiaramente stabilito dall’art. 45, comma 6, C.d.S., il quale distingue nettamente le modalità di approvazione e quelle di omologazione da seguire affinché l’autovelox possa considerarsi legittimo.
Con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come l’omologazione sia la procedura ministeriale volta ad autorizzare “la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio”. Di contro, “la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con le caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento“.
La pronuncia ha così scatenato il deposito di ricorsi da parte degli automobilisti multati, che nella gran parte dei casi si sono conclusi con la cancellazione della contravvenzione e financo con il sequestro del dispositivo. Inoltre, c’è da ricordare che, sino ad oggi, la maggior parte degli autovelox presenti sulle strade italiane sono sì approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non sono allo stesso tempo omologati. Il risultato è che ogni multa inflitta agli automobilisti potrebbe essere potenzialmente nulla in caso di ricorso al Giudice di Pace competente.
Sul punto, considerata la miriade di ricorsi avverso a contravvenzioni stradali presentati a partire dalla pronuncia della Cassazione, pochi giorni fa è intervenuto il Ministero degli Interni che, con la circolare n. 995 del 23 gennaio 2025, ha posto l’obbligo da parte dei Prefetti di rigettare i ricorsi che verranno presentati dai cittadini.
Una decisione che, ovviamente, fa discutere per almeno due ragioni.
Innanzitutto, non si capisce come possa considerarsi legittima una circolare (si ricordi, non è una fonte del diritto) che, a priori ed ideologicamente, impone ai Prefetti di rigettare i ricorsi presentati dai conducenti, senza aver prima esaminato in concreto il fatto ed aver analizzato in diritto le motivazioni addotte dal cittadino multato.
In secondo luogo, rimane pacifico come la forza vincolante di tale circolare, in sede di giudizio, risulti essere di gran lunga inferiore rispetto a quella delle decisioni della giurisprudenza di legittimità e di merito. La “mossa” del Ministero appare invece un tentativo di far desistere i cittadini dal presentare ricorso avverso le contravvenzioni dinanzi al Giudice di Pace, in quanto è fortemente plausibile (come infatti sta accadendo) che questi ultimi si uniformino all’orientamento della Corte di Cassazione, dichiarando nulle le multe impugnate, piuttosto che seguire la circolare del Ministero degli Interni.
A ciò, si aggiunga inoltre che la Corte ha ribadito fermamente le motivazioni addotte nell’ordinanza di aprile anche nelle pronunce n. 20492/2024 e 20913/2024, confermando come gli autovelox debbano essere sia omologati che approvati per poter considerare valide le relative risultanze. Appare quindi pacifico ritenere che, in caso di ricorso al Giudice di Pace, quest’ultimo continuerà a seguire l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e non le indicazioni fornite dalla circolare ministeriale.
Dott. Matteo Milanesi




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