Il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è una vera e propria costruzione che deve rispettare le distanze dalle altre costruzioni e dal confine.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con l’Ordinanza n. 12203 del 14 aprile 2022, secondo cui deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico, ai fini della dell’osservanza delle distanze legali, il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo. L’orientamento giurisprudenziale in materia è pressoché unanime ed è altresì avvalorato da numerose altre pronunce che ritengono quale muro di contenimento anche un semplice muro di cinta che, oltre che a delimitare il confine, serve anche per il contenimento del terrapieno artificiale (Cassazione civile sez. II, 14/06/2023, n.16975; Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, n.13628; Trib. Piacenza 08/01/2020, n.10; Corte appello L’Aquila, 18/01/2019, n.105). Nel caso di specie, i proprietari di un fondo contestano ai vicini di aver costruito un muro di contenimento di un terrapieno il quale deve pertanto rispettare le distanze legali ex art. 873 c.c.
Quanto sopra esposto trova però applicazione solo ove il dislivello sia effettivamente stato creato o quantomeno accentuato dall’opera dell’uomo. Qualora il muro di contenimento venga eretto proprio per rinforzare una parete e/o dislivello che siano essi naturali, quest’ultimo non viene inteso quale costruzione e di fatto viene esclusa dalle distanze previste dall’articolo 873 c.c. A questo risultato è giunta anche la Suprema Corte di Cassazione la quale ha espressamente ritenuto che qualora il terrapieno e/o il dislivello siano di origine naturale, la parte di muro che svolge contenimento di essi non è assoggettabile alle distanze legali previste dal codice civile (Cass. n. 1138 13/05/2013; Cass n. 10512 03/05/2018).
Ciò detto, qualora il muro di contenimento sia funzionale ad un terrapieno naturale si possono derogare le distanze e le altezze previste dal codice. Qualora lo stesso sia invece servente al contenimento di un dislivello creato artificialmente si intende accessorio all’opera di modifica dei livelli e quindi a tutti gli effetti una costruzione artificiale con rispettivi limiti legali da rispettare ex art. 873 c.c.




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