L’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente cambiando la vita delle persone. Sembra banale, ma dietro ai più semplici servizi internet, prodotti e software si trovano un groviglio di algoritmi che consentono di attribuire l’aggettivo di IA al prodotto. Tutte queste innovazioni, che spesso sono di aiuto alla nostra vita di tutti i giorni, potrebbero inevitabilmente avere dei problemi e, per l’effetto, causare dei danni non indifferenti a cose o persone. In questi casi, chi ne è il responsabile? Il diritto deve sempre evolversi in funzione delle innumerevoli innovazioni che periodicamente prendono piede, siamo pronti all’epoca dell’Intelligenza Artificiale?
La responsabilità:
Immaginiamo un’incidente stradale causato da una vettura a guida completamente autonoma. In questo caso, in base al diritto al quale siamo abituati, la responsabilità potrebbe essere attribuita a diversi soggetti:
- Responsabilità del produttore: in questo caso, qualora il produttore avesse apportato aggiornamenti che hanno comportato bug al sistema o malfunzionamenti generali, si vedrebbe attribuire la colpa. E ancora, nel caso in cui il prodotto venga commercializzato con problemi di fabbrica o malfunzionamenti.
In questo specifico caso, però, è da evidenziare alcune particolari circostanze della materia. Così come avviene per i beni NON tecnologici, qualora un computer, ad esempio, dovesse esplodere e causare danno a cose o persone, la responsabilità ricadrebbe sul produttore dello stesso. Invero, vi è da identificare a cosa risalga l’effettivo malfunzionamento. Batteria difettosa, scheda madre, sensori o altro. In tutte queste circostanze la responsabilità sarà attribuita al produttore dello specifico componente malfunzionante, il quale ha causato poi l’esplosione finale. Di fatto, dunque, non è il PC ad avere problemi, lo è la batteria, la scheda madre o qualunque sia la componente incriminata.
- Responsabilità dell’utente utilizzatore: qualora il consumatore del prodotto abbia applicato modifiche allo stesso, causandone il malfunzionamento, il produttore rimane esente da responsabilità. Quest’ultimo, infatti, ha commercializzato il bene sotto rigidi blocchi informatici o non, che ne limitavano la modificabilità proprio al fine di rendere il tutto sicuro. Qualora questo blocco fosse disinserito, il colpevole del malfunzionamento è inevitabilmente l’utilizzatore.
Ciò che risulta lampante è che inevitabilmente i normali principi di diritto, come la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., rimangono funzionali anche nei casi in esame. Di fatto, ogni danno ricollegabile mediante nesso di causalità all’IA e ad un suo difetto, sarà risarcito dal produttore della stessa, salvo cause di forza maggiore legate all’attività del consumatore.
Alcuni giuristi hanno azzardato la possibilità di applicare, nei casi in esame, differenti normative. Le ipotesi svolte vanno dall’art. 2048 c.c. sulla responsabilità dei genitori e tutori, che alcuni affermano applicabile ai soggetti responsabili del c.d. training dell’IA, all’art. 2049 c.c. sulla responsabilità dei committenti. Ciò detto, queste tesi rimangono però solo sulla carta.
Aspetti importanti:
Da un certo punto di vista, il problema relativo all’Intelligenza Artificiale non è legato al mondo fisico, quantomeno per il momento. Di fatto, sia per l’IA che per i prodotti non digitali vengono applicate le medesime regole in tema di responsabilità.
Nota dolente della disciplina è invece la capacità di questa tecnologia di generare testi, immagini, suoni e video. Questi prodotti, a tutti gli effetti coperti da normative a tutela del diritto d’autore, d’immagine ed altri, potrebbero essere copiati eludendone così le tutele. In una simile circostanza, difficile sarebbe dimostrare la capacità dell’IA di generare contenuti già esistenti e coperti dal diritto d’autore ad esempio. Gli algoritmi che la guidano, infatti, sono spesso oscuri e difficilmente comprensibili, anche per la mole di informazioni e codici che contengono.
Invero, le IA stanno diventando sempre più autonome, rendendone così difficile il controllo. Questo può portare ai casi sopra descritti con inevitabili ripercussioni dal punto di vista legale. L’Unione Europea, con l’AI ACT ovvero il regolamento (UE) 2024/1689, ha creato la prima normativa al mondo atta al controllo del fenomeno dell’intelligenza artificiale. In questo imponente intervento normativo vi sono norme a tutela del diritto d’autore e molti altri, nonché l’identificazione dei profili di responsabilità legati all’IA.
Ciò nonostante, siamo ancora in alto mare dal punto di vista normativo e la continua evoluzione, coadiuvata alla segretezza degli algoritmi, rende difficile creare delle “armi” atte al controllo di questa nuova frontiera della tecnologia.




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