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Guida in stato di ebbrezza: i 2 casi di nullità dell’alcoltest

La legge del 25 novembre 2024 n. 177, pubblicata in Gazzetta Ufficiale alla data 29 novembre 2024, ha introdotto nuove e significative modifiche al Codice della Strada. In particolar modo, fortemente discussi nel dibattito politico sono state le modifiche agli artt. 186 e 187 C.d.S., ovvero le norme che puniscono chi guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Partiamo da un presupposto fondamentale (considerate le numerose fake news che sono circolate nelle settimane successive alla pubblicazione della legge): l’intervento legislativo non ha modificato in alcun modo il valore dei tassi alcolemici già prestabiliti dal Codice della Strada. La presente modifica ha solo inasprito le pene ed introdotto alcune specificità in materia di aggravanti per recidiva o manomissioni di dispositivi di sicurezza, nonché l’introduzione del cosiddetto dispositivo Alcolock per i conducenti recidivi (obbligo, tra l’altro già presente in alcuni Stati europei).

Vediamo quindi nel dettaglio cosa prevede il nuovo Codice della Strada, in materia di guida in stato di ebbrezza, dopo le modifiche legislative dello scorso novembre.

Le nuove modifiche

Ai sensi dell’art. 186 C.d.S., è punito con sanzioni o ammende chi guida con i seguenti tassi alcolemici:

  • Tra 0,5 e 0,8 g/l è prevista una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro;
  • Tra 0,8 e 1,5 g/l un’ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi;
  • Oltre 1,5 g/l un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno, con sospensione della patente fino a due anni e confisca del veicolo.

A tal riguardo, però, ci sono casi in cui la giurisprudenza ha stabilito la necessità di porre dubbi sui valori rilevati dall’alcoltest e, per l’effetto, invalidare gli esiti del controllo compiuto. Eccoli di seguito.

1. Omesso avviso del diritto al difensore

    Con sentenza del 29 gennaio 2015 n. 5396, la Cassazione a Sezioni Unite ha statuito la nullità del risultato dell’alcoltest quando, al momento della rilevazione, la polizia giudiziaria non dia atto al conducente del proprio diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia. In tal caso, è obbligo delle Forze dell’Ordine procedere alla trascrizione del suindicato diritto nell’apposito verbale.

    L’avvocato potrà quindi rilevare la nullità del controllo compiuto nel corso del procedimento penale, a condizione che esso venga sollevato entro la sentenza di primo grado: “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado” (Cass. pen., 29.01.2015, n.5396).

    Se, da una parte, è vero che sulla polizia polizia giudiziaria grava l’onere di comunicare al soggetto fermato il diritto di avvalersi al difensore di fiducia, la stessa non sarà obbligata ad attendere l’arrivo dell’avvocato sul luogo del controllo e la ragione si ricollega direttamente al secondo caso in cui è possibile invalidare gli esiti dell’alcoltest.

    2. Ritardo nell’esecuzione dell’alcoltest

    La Giurisprudenza di merito si è espressa in termini di invalidità del controllo compiuto dalla polizia anche quando intercorra un determinato lasso di tempo tra il momento del fermo e l’esecuzione dell’alcoltest. Si badi comunque ricordare che gli orientamenti giurisprudenziali non hanno definito un termine specifico oltre il quale, se non rispettato, si determina la nullità dell’alcoltest. Di contro, è comunque appurato l’obbligo di effettuare i relativi controlli subito dopo il fermo o nel primo momento disponibile, affinché si possa appurare con certezza il tasso etilico del conducente.

    A tal riguardo, la Cassazione si è pronunciata statuendo la nullità della rilevazione dell’alcoltest, laddove il controllo sia stato effettuato a distanza di ore dal momento in cui effettivamente è avvenuto il fermo (Cass. 39725/2019).

    Dott. Matteo Milanesi

    Una risposta a “Guida in stato di ebbrezza: i 2 casi di nullità dell’alcoltest”

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